CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 33

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 26 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisponde le sottoindicate percentuali dell'indennità di di anzianità di cui all'articolo precedente: 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennità di anzianità, è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini, o il 55° anno di età per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell' gravidanza o puerperio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-33-2

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