CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 29

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 26 ott 1960
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, n on siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-29-2

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