CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 27
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 26 ott 1960
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA
E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità.
Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-27-2