CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 22
TRASFERTE
In vigore dal 26 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Le ore di viaggio eccedenti le 8 saranno retribuite con il 50 per cento della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolate con le modalità di cui al comma 7 dell' del presente contratto.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-22-2