Art. 22 · TRASFERTE
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 22

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TRASFERTE

In vigore dal 26 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le 8 saranno retribuite con il 50 per cento della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolate con le modalità di cui al comma 7 dell' del presente contratto. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-22-2