CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 21

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 26 ott 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dallo impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-21-2

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