Art. 21 · TREDICESIMA MENSILITÀ
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Art. 21

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TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 26 ott 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dallo impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-21-2