CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 33
103 / 140INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 26 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisponde le sottoindicate percentuali dell'indennità di di anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità, è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini, o il 55° anno di età per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell' gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-33-2