CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 37
SOSTITUZIONE DEGLI USI
In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall' per la indennità di licenziamento relativa alla anzianità di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all' sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se più favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-37-2