CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 41

DECORRENZA

In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione per gli impiegati entra in vigore il 1 gennaio 1948, salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti. Resta stabilito che gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporterebbe una revisione di conteggi per le prestazioni e le erogazioni già effettuate, entreranno in vigore nel mese successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della presente regolamentazione. Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie () avrà decorrenza dal 1 gennaio 1949. Copia del presente contratto sarà tenuta a disposizione degli impiegati presso l'amministrazione della azienda. Data di sottoscrizione della presente regolamentazione: Roma, 12 marzo 1949
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-41-2

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