CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 41
DECORRENZA
In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione per gli impiegati entra in vigore il 1 gennaio 1948, salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti.
Resta stabilito che gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporterebbe una revisione di conteggi per le prestazioni e le erogazioni già effettuate, entreranno in vigore nel mese successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della presente regolamentazione.
Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie () avrà decorrenza dal 1 gennaio 1949.
Copia del presente contratto sarà tenuta a disposizione degli impiegati presso l'amministrazione della azienda.
Data di sottoscrizione della presente regolamentazione:
Roma, 12 marzo 1949
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-41-2