CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III›Parte III
Art. 8
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 22 ott 1960
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria% corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-8-3