Art. 8 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 8

76 / 139

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 22 ott 1960
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria% corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-8-3