CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In vigore dal 22 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all' della presente regolamentazione e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'. Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno 40%; b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 65%; c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) 90%; d) lavoro festivo eseguito nelle festività infrasettimanali 35%; e) lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali 65%; f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 58%; h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) 100%; i) lavoro a turni notturni 12%. Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioè il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), più la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-11-3

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LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo