CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 13

FERIE

In vigore dal 22 ott 1960
L'impiegato la diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a: - 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni; - 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni; - 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni; - 28 giorni lavorativi in caso di anzianità di sei vizio oltre 29 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze dei servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione a merci di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-13-3

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FERIE (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo