CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 15

SOSPENSIONE DEL LAVORO

In vigore dal 22 ott 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita) a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-15

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SOSPENSIONE DEL LAVORO (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo