CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 14

FESTIVITÀ NAZIONALI

In vigore dal 22 ott 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-14

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FESTIVITÀ NAZIONALI (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo