CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 17

RECUPERI

In vigore dal 22 ott 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-17

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RECUPERI (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo