CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I›Parte I
Art. 15
15 / 139SOSPENSIONE DEL LAVORO
In vigore dal 22 ott 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita) a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-15