Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 82

In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dell'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevista per i ricevitori e portalettere dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si applica quanto disposto nel precedente per gli ufficiali.
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Art. 82 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo