Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VI
Art. 81
In vigore dal 3 mar 1961
Ai conferimenti senza concorso previsti dalle lettere a) e b) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1938, n. 120, si applicano le norme dell' del presente regolamento.
Il termine di sessanta giorni previsto dall' dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dalla legge n. 120, per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo all'assegnazione senza concorso dei posti di cui al sopracitato decorre dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero che pubblica la vacanza dei posti stessi per cessazione, a qualsiasi titolo, dei ricevitori e portalettere o conseguenti a provvedimenti di trasformazione, soppressione o istituzione dei posti di cui al medesimo , lettere c), d), e), f) ed h).
I requisiti richiesti per la nomina devono invece sussistere alla data della suddetta vacanza, ad eccezione del titolo di studio che, ove gli interessati ne abbiano fatta esplicita richiesta nel termine di cui al comma precedente, può essere conseguito entro due anni dalla data del Bollettino ufficiale da cui decorre il termine di presentazione della domanda medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-81