Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VI
Art. 82
110 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dell'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevista per i ricevitori e portalettere dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si applica quanto disposto nel precedente per gli ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-82