Art. 82
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 82

110 / 139
In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dell'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevista per i ricevitori e portalettere dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si applica quanto disposto nel precedente per gli ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-82