CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 58

VALIDITÀ E DURATA

In vigore dal 18 ott 1960
Il presente contratto decorre dal 1 dicembre 1957 e scadrà il 30 novembre 1960. Il preavviso per la disdetta è di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri tre anni. La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e, l'altra dovrà, rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-58

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VALIDITÀ E DURATA (Art. 58 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo