CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 57
INDENNITÀ SPECIALI
In vigore dal 18 ott 1960
A tutti gli operai dell'industria dei laterizi in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa, sarà corrisposta una indennità ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.500 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 3.700 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.
Sarà anche corrisposta a titolo di rimborso spese per il logorio degli indumenti una indennità vestiario ragguagliata ad anno nella misura di L. 4000 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L.
3000 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.
Le anzidette indennità sono frazionabili in dodicesimi. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Le indennità di cui sopra assorbono fino alla concorrenza, quanto eventualmente corrisposto dalle aziende per gli stessi titoli e verranno corrisposte trimestralmente o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Le indennità di cui all' saranno corrisposte sia dalle Aziende a carattere stagionale che da quelle a carattere continuo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-57