CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato di nuova assunzione sarà sottoposto a visita medica da parte del sanitario dell'azienda, qualora questa lo ritenga necessario. Durante il rapporto di lavoro, l'impiegato potrà in qualsiasi momento essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa. In caso di contestazione la visita sarà effettuata dal medico provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-3

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VISITA MEDICA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo