Art. 3 · VISITA MEDICA
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 3

61 / 114

VISITA MEDICA

In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato di nuova assunzione sarà sottoposto a visita medica da parte del sanitario dell'azienda, qualora questa lo ritenga necessario. Durante il rapporto di lavoro, l'impiegato potrà in qualsiasi momento essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa. In caso di contestazione la visita sarà effettuata dal medico provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-3