CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 55
DISPOSIZIONI FINALI
In vigore dal 18 ott 1960
Qualora dalle Federazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti il presente contratto siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-55