CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IVParte QUARTA

Art. 6

ASSENZE

In vigore dal 16 ott 1960
Le assenze dal lavoro per malattia e infortunio, sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti. Ai particolari effetti dell'indennità di licenziamento, ferme restando le norme previste dalle leggi in caso di t.b.c., di gravidanza e puerperio, si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro, fermo restando anche quanto previsto dal contratto per le varie forme di aspettativa. per la quale restano in vigore le norme stabilite nei relativi articoli contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-6-4

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ASSENZE (Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo