Art. 7
LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-7-4
LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che per chi lavora normalmente su turni avvicendati, le maggiorazioni del 4% per il lavoro diurno e del 25% per quello notturno devono essere conteggiate nella retribuzione per festività, ferie e gratifica natalizia, calcolandole sulla base della maggiorazione media del ciclo di turni. Per avere diritto a tale maggiorazione nella gratifica natalizia, il dipendente deve essere adibito ai turni in modo continuativo da almeno due quindicine o quattro settimane al momento della liquidazione. Infine, per l'indennità di licenziamento, la maggiorazione media spetta se il lavoratore è stato addetto ai turni nell'ultimo anno (o nel minor periodo di servizio) ed è calcolata in proporzione alla durata effettiva del lavoro a turni svolto.
La norma mira a garantire che i lavoratori impegnati in turni avvicendati non subiscano decurtazioni economiche durante i periodi di riposo, festività o alla cessazione del rapporto, includendo la media delle maggiorazioni per i turni nel calcolo dei vari istituti retributivi.
Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese che producono olii da semi e grassi alimentari (esclusi burro e grassi suini) che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati.
Un operaio di un oleificio lavora a turni alternati giorno/notte e va in ferie. Durante il periodo di ferie, la sua retribuzione comprenderà anche la maggiorazione media (derivante dal 4% diurno e 25% notturno) calcolata sull'intero ciclo di turni a cui partecipa normalmente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.