CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IVParte QUARTA

Art. 7

LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI

In vigore dal 16 ott 1960
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie e della gratifica natalizia, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa. Per la gratifica natalizia, tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che, all'atto della liquidazione della gratifica, il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane. Per l'indennità di licenziamento tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sarà ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui trattasi negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-7-4

In sintesi

L'articolo stabilisce che per chi lavora normalmente su turni avvicendati, le maggiorazioni del 4% per il lavoro diurno e del 25% per quello notturno devono essere conteggiate nella retribuzione per festività, ferie e gratifica natalizia, calcolandole sulla base della maggiorazione media del ciclo di turni. Per avere diritto a tale maggiorazione nella gratifica natalizia, il dipendente deve essere adibito ai turni in modo continuativo da almeno due quindicine o quattro settimane al momento della liquidazione. Infine, per l'indennità di licenziamento, la maggiorazione media spetta se il lavoratore è stato addetto ai turni nell'ultimo anno (o nel minor periodo di servizio) ed è calcolata in proporzione alla durata effettiva del lavoro a turni svolto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che i lavoratori impegnati in turni avvicendati non subiscano decurtazioni economiche durante i periodi di riposo, festività o alla cessazione del rapporto, includendo la media delle maggiorazioni per i turni nel calcolo dei vari istituti retributivi.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese che producono olii da semi e grassi alimentari (esclusi burro e grassi suini) che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati.

Esempio pratico

Un operaio di un oleificio lavora a turni alternati giorno/notte e va in ferie. Durante il periodo di ferie, la sua retribuzione comprenderà anche la maggiorazione media (derivante dal 4% diurno e 25% notturno) calcolata sull'intero ciclo di turni a cui partecipa normalmente.

Domande frequenti

A quanto ammontano le maggiorazioni previste per i turni avvicendati?Le maggiorazioni previste dal testo sono pari al 4% per le ore diurne e al 25% per le ore notturne.
Qual è il requisito per includere la maggiorazione media nella gratifica natalizia?È necessario che, al momento della liquidazione della gratifica, il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane.
Come viene conteggiata la maggiorazione media per l'indennità di licenziamento?Viene corrisposta se il lavoratore è stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio, rapportandone la misura in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni a turni svolte.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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