CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV›Parte QUARTA
Art. 7
LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI
In vigore dal 16 ott 1960
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie e della gratifica natalizia, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Per la gratifica natalizia, tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che, all'atto della liquidazione della gratifica, il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane.
Per l'indennità di licenziamento tale maggiorazione media sarà corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sarà ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui trattasi negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-7-4