CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV
Art. 8
In vigore dal 16 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria olearia, dei grassi, saponi e affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata, alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-8-4