CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV›Parte QUARTA
Art. 1
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 16 ott 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-1-4