CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 38

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 16 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate dalla indennità di licenziamento prevista dall' della presente regolamentazione: il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio. L'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni servizio. L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per malattia o infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio. Lo stesso trattamento verrà usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-38-2

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INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo