CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 37

INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 16 ott 1960
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhierà l'apertura dell'accesso allo stabilimento; il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavoro il terzo segnale è dato all'ora precisa per l'inizio de lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, semprechè il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-37

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