CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 42

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 16 ott 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell' parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-42

In sintesi

L'articolo elenca i provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai dipendenti in caso di violazione delle norme contrattuali o speciali. Le sanzioni previste vanno dal semplice richiamo verbale all'ammonizione scritta, alla multa (fino a 3 ore di retribuzione e contingenza), alla sospensione dal lavoro (fino a 3 giorni), fino al licenziamento. La durata minima della sospensione può essere modificata tramite accordi tra aziende e organizzazioni sindacali periferiche. È fatto obbligo di comunicare direttamente al lavoratore qualsiasi provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le sanzioni applicabili ai lavoratori in caso di infrazioni disciplinari, graduandole in base alla gravità delle mancanze commesse. Essa garantisce inoltre la trasparenza imponendo che ogni provvedimento sia comunicato al lavoratore interessato.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro delle imprese che producono oli da semi e grassi alimentari (esclusi burro e grassi suini), nonché alle relative organizzazioni sindacali periferiche.

Esempio pratico

Un operaio di un oleificio commette una mancanza sul lavoro violando il regolamento interno. L'azienda, valutata la gravità dell'infrazione, decide di applicare una sanzione di sospensione dal lavoro per due giorni e provvede a comunicargli formalmente il provvedimento.

Adempimenti e conseguenze

I provvedimenti disciplinari adottati devono essere obbligatoriamente portati a conoscenza del lavoratore interessato. Le sanzioni applicabili sono: richiamo verbale, multa fino all'importo di 3 ore di paga ed eventuale contingenza, ammonizione scritta, sospensione dal lavoro fino a 3 giorni e licenziamento.

Domande frequenti

Quali sono le sanzioni disciplinari previste?Le sanzioni sono: richiamo verbale, multa fino a 3 ore di paga e contingenza, ammonizione scritta, sospensione dal lavoro fino a 3 giorni e licenziamento.
Il lavoratore deve essere informato del provvedimento disciplinare?Sì, il testo stabilisce espressamente che i provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
È possibile modificare la durata della sospensione dal lavoro?Sì, su richiesta delle singole aziende, le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare accordi per elevare il minimo di durata della sospensione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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