Art. 42
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-42
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo elenca i provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai dipendenti in caso di violazione delle norme contrattuali o speciali. Le sanzioni previste vanno dal semplice richiamo verbale all'ammonizione scritta, alla multa (fino a 3 ore di retribuzione e contingenza), alla sospensione dal lavoro (fino a 3 giorni), fino al licenziamento. La durata minima della sospensione può essere modificata tramite accordi tra aziende e organizzazioni sindacali periferiche. È fatto obbligo di comunicare direttamente al lavoratore qualsiasi provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.
La norma stabilisce le sanzioni applicabili ai lavoratori in caso di infrazioni disciplinari, graduandole in base alla gravità delle mancanze commesse. Essa garantisce inoltre la trasparenza imponendo che ogni provvedimento sia comunicato al lavoratore interessato.
Si applica ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro delle imprese che producono oli da semi e grassi alimentari (esclusi burro e grassi suini), nonché alle relative organizzazioni sindacali periferiche.
Un operaio di un oleificio commette una mancanza sul lavoro violando il regolamento interno. L'azienda, valutata la gravità dell'infrazione, decide di applicare una sanzione di sospensione dal lavoro per due giorni e provvede a comunicargli formalmente il provvedimento.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere obbligatoriamente portati a conoscenza del lavoratore interessato. Le sanzioni applicabili sono: richiamo verbale, multa fino all'importo di 3 ore di paga ed eventuale contingenza, ammonizione scritta, sospensione dal lavoro fino a 3 giorni e licenziamento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.