CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 42

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 16 ott 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell' parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-42

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 42 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo