CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 39

ASSENZE

In vigore dal 16 ott 1960
Le assenze debbono essere giustificate centro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato, L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza, ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli . L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-39

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ASSENZE (Art. 39 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo