CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III›Parte TERZA
Art. 34
SOSPENSIONI
In vigore dal 16 ott 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non ai presenti al lavoro come previsto dal l', e abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente segnalato con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-34-3