CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 34

SOSPENSIONI

In vigore dal 16 ott 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non ai presenti al lavoro come previsto dal l', e abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente segnalato con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-34-3

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SOSPENSIONI (Art. 34 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo