CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III›Parte TERZA
Art. 31
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 16 ott 1960
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previste dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-31-3