CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III›Parte TERZA
Art. 27
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 16 ott 1960
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Però se il richiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennità, competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare è computato quale anzianità utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato deve presentarsi alla azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio; in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi a favore dell'impiegato sarà continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia o alle altre forme di previdenza, sostitutive od integrative di essa.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono integrate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-27-3