CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 22

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 16 ott 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all' della collegata regolamentazione operaia. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-22-3

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CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo