CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III›Parte TERZA
Art. 21
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
In vigore dal 16 ott 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-21-3