CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 16

RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA

In vigore dal 16 ott 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-16-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA (Art. 16 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo