CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III›Parte TERZA
Art. 16
100 / 152RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 16 ott 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-16-3