Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952

Art. 9

SALARI MISTI IN DANARO E NATURA

In vigore dal 14 ott 1960
I caso di lavoratori retribuiti con salario parte in danaro e parte in natura, il valore del punto determinato con i criteri di cui agli , sarà applicato in proporzione all'incidenza percentuale della parte in danaro del salario, sul globale di esso al momento di entrata in vigore del presente accordo. Le variazioni che potranno sopravvenire a seguito di modificazioni della parte in danaro (indipendenti dal funzionamento della scala mobile) o delle quantità dei generi in natura, daranno luogo a rettifica della percentuale sopra detta. Per le province nelle quali è già in vigore un congegno di scala mobile per effetto del quale il valore del punito dei salari misti (in danaro e in natura) viene applicato con una incidenza percentuale diversa da quella sopra prevista, le Organizzazioni sindacali provinciali interessate si riuniranno per decidere la soluzione da adottare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-9

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SALARI MISTI IN DANARO E NATURA (Art. 9 Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo