Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952

Art. 6

VALORE DEL PUNTO

In vigore dal 14 ott 1960
Le variazioni del numero indice, di cui all', saranno tradotte in variazioni della indennità di contingenza nel modo seguente: a) ad ogni punto di variazione percentuale del numero indice del costo della vita corrisponderà una variazione della indennità di contingenza per i lavori ordinari o comuni, in vigore per l'unità piena uomo, pari all'1% dei salari relativi a detti lavori; b) a tal fine per ogni provincia viene determinato il valore da attribuirsi a ciascun punto di variazione del costo della vita, come all'; c) i salari da prendere a base per la determinazione del valore del punto sono quelli contemplati dai contratti collettivi provinciali in vigore alla data del presente accordo e relativi alla giornata lavorativa di 8 ore; il valore del punto che ne deriva si intende riferito ad una giornata lavorativa di 8 ore; pertanto la variazione risultante divisa per otto costituisce la variazione da applicarsi alla tariffa oraria; d) qualora i contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti per braccianti avventizi non distinguano i lavori ordinari o comuni da quelli speciali, si debbono considerare lavori ordinari o comuni, ai fini dell'applicazione del presente articolo, quelli retribuiti con le tariffe più basse da identificarsi dalle Organizzazioni provinciali; per i salariati fissi si dovrà assumere come categoria base quella più diffusa o considerata comune nella provincia; e) salve le rispettive tesi e posizioni di principio in merito alla indennità di caro-pane, le parti convengono che il salario da prendere a base per la determinazione del valore del punto deve essere quello di cui alla lettera c) del presente articolo, escluso il terzo elemento. Nelle sole province nelle quali l'indennità di caropane risulta già conglobata nel salario, questa verrà considerata nella determinazione del valore del punto. In tutte le altre province il valore del punto sarà calcolato su due soli elementi della retribuzione: paga base e contingenza; f) in deroga a quanto sopra stabilito, si conviene: 1) per i salari che raggiungono o superano le lire 1000 giornaliere il valore del punto è fissato in lire 10; 2) per le province nelle quali gli accordi in atto di scala mobile stabiliscono un valore del punto uguale o superiore a lire 10, il valore del punto resta fissato in lire 10; 3) per i salari che non superano le lire 650 giornaliere, il valore del punto e fissato in lire 6,50; 4) per i salari che vanno da lire 650 a lire 700 il valore del punto è fissato in lire 7; g) applicate al salario dell'unità piena uomo le variazioni relative al funzionamento della scala mobile in dipendenza del presente accordo, le variazioni delle retribuzioni per i giovani e per le donne ecc. saranno determinate applicando le norme 9 e 16 dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente per braccianti avventizi e per salariati fissi; h) il valore del punto determinato al punti 1 e 2 del comma f) rimarrà invariato per tutta la durata del presente accordo anche nei casi di eventuali futuri aumenti di salario (aumenti contrattuali non dovuti a variazioni di scala mobile).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-6

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VALORE DEL PUNTO (Art. 6 Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo