Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952

Art. 8

In vigore dal 14 ott 1960
Per tutti i salari per i lavori speciali o non ordinari, o comunque superiori a quello per lavori ordinari di cui all', le variazioni di scala mobile avverranno nel modo seguente: 1) quando nei contratti collettivi provinciali di lavoro i salari suddetti sono fissati sulla base di maggiorazioni percentuali del salario, dovuto per i lavori ordinari o comuni di cui all', tale sistema continuerà ad avere vigore: pertanto dette maggiorazioni percentuali opereranno anche sulle variazioni della scala mobile; 2) negli altri casi nei quali non sono previste maggiorazioni percentuali come al punto 1), ma salari con cifra finita, si valuta la, differenza, in atlo in lire e centesimi in differenza percentuale e successivamente si procederà come al punto 1), riportando tali differenze percentuali ad ogni variazione di scala mobile. Fanno eccezione i compensi forfettari dovuti, oltre il salario, a singoli o a categorie di lavoratori per determinate prestazioni o qualifiche, i quali non subiranno modificazioni in relazione alle variazioni di scala mobile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-8

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Art. 8 Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali. — Testo vigente | Portale Normativo