Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952
Art. 7
LIMITAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE
In vigore dal 14 ott 1960
Le variazioni bimestrali in aumento del costo della vita si applicano per intero se uguali o superiori all'1%.
Le variazioni bimestrali inferiori all'1% non si applicano nel bimestre corrispondente, ma saranno computate e applicate congiuntamente (in senso positivo o negativo) a quelle del bimestre successivo.
Le variazioni in discesa del costo-vita non determinano variazioni di salario finché non hanno raggiunto il livello di punti 3,5.
Quando la variazione o la somma delle variazioni di più bimestri consecutivi ha raggiunto il livello di punti 3,51 si farà luogo ad una diminuzione di salario corrispondente a 0,50 punti; al livello di 4,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1 punto in totale); al livello di 5,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1,5 punti in totale) ai livello di 6,01, ad una diminuzione ulteriore di 1 punto (2,5 punti in totale).
Per ogni ulteriore discesa del numero indice pari o superiore al punto si far;) luogo ad una corrispondente integrale riduzione salariale, con rispetto sempre dei 3,5 punti di franchigia.
Quando il numero indice dopo una discesa riprende a salire, si recupereranno i punti di ascesa con gli stessi criteri di gradualità applicati in discesa sino a recuperare tutta la franchigia, dopo di che rientreranno in funzione i criteri normali validi per le variazioni dei numero indice in ascesa.
Per le province per le quali è stato fissato il valore minimo del punto in lire 6,50 di cui all' nei casi di variazioni in discesa della scala mobile il valore del punto da applicarsi, nella fase stessa di discesa, sarà quello corrispondente all'1% dell'effettivo salario di cui alle norme generali dello stesso in luogo del valore minimo concordato di lire 6,50.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-7