Accordo nazionale scala mobile dirigenti e impiegati 26 aprile 1954

Art. 8

STIPENDI MISTI IN DENARO ED IN NATURA

In vigore dal 14 ott 1960
Qualora i contratti integrativi provinciali prevedano la corresponsione degli stipendi parte in denaro e parte in natura, il valore del punto deve essere calcolato, sempre secondo i criteri dell', soltanto sulla parte in denaro dello stipendio quale risulta alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-8-2

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STIPENDI MISTI IN DENARO ED IN NATURA (Art. 8 Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo