Accordo nazionale scala mobile dirigenti e impiegati 26 aprile 1954

Art. 12

DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE

In vigore dal 14 ott 1960
Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di stipulazione di esso e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della sua scadenza. È ammessa la facoltà di revisione del presente accordo, durante la sua validità, su iniziativa di una delle parti contraenti, qualora il numero indice del costo della vita inizialmente assunto a base dei conteggi (indice 56,97) abbia superato una variazione in più od in meno di 25 punti percentuali. Nel caso in cui l'Istituto Centrale di Statistica modifichi la base ed i criteri di rilevazione dell'attuale numero indice ufficiale del costo della vita e, quindi, adotti un nuovo numero indice, le parti si impegnano a riesaminare l'accordo prima della sua scadenza per l'eventuale adozione delle modifiche o adattamenti che si rendessero utili o necessari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-12-2

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DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE (Art. 12 Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo