Accordo nazionale scala mobile dirigenti e impiegati 26 aprile 1954
Art. 8
24 / 29STIPENDI MISTI IN DENARO ED IN NATURA
In vigore dal 14 ott 1960
Qualora i contratti integrativi provinciali prevedano la corresponsione degli stipendi parte in denaro e parte in natura, il valore del punto deve essere calcolato, sempre secondo i criteri dell', soltanto sulla parte in denaro dello stipendio quale risulta alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-8-2