Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo V

Art. 35

In vigore dal 18 gen 1961
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni e le esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati. I professori del gruppo tecnico-addestrativo inoltre hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni fondamentali ed integrative anche quando per le esigenze di addestramento o di preparazione professionale e tecnico-organizzativa si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-35

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Art. 35 Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo