Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VI
Art. 37
In vigore dal 18 gen 1961
Il personale assistente addetto all'Istituto superiore di educazione fisica, si distingue in:
a) assistenti straordinari;
b) assistenti volontari.
Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attività didattica ed a quella addestrativa.
Il Consiglio di amministrazione in rapporto alle disponibilità di bilancio determina annualmente, sentito il Consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti straordinari che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento.
Detto contingente non potrà in ciascun anno superare le otto unità.
Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione è disposta dal Consiglio direttivo.
L'assistente straordinario è nominato annualmente dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente è stato assegnato, sentito il Consiglio di amministrazione.
Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il Consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-37